ROBERTO SERRA
Associazione Culturale Fasanforum
  Ass. Culturale Fasanforum
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STATUTO
Statuto Associazione Culturale “FASANFORUM”


ART.1
(Costituzione, denominazione e sede)


E’ costituita l’Associazione denominata FASANFORUM, con sede a Fasano in Via Virgilio n. 45.
La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Brindisi, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.
L’Associazione ha carattere nazionale. Non è prevista l’istituzione di altre sedi sul territorio nazionale, oltre a quella indicata al punto al comma 1 del presente articolo; ciò in quanto l’attività dell’Associazione si svolge prevalentemente mediante l’uso delle risorse fornite dalla rete Internet, che assicura all’Associazione una presenza ubiquitaria
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2
(Scopi e attività)


L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.
Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone:
a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, promuovendo luoghi e spazi fisici e virutali per la creazione e la fruizione culturale;
b) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
c) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
d) la tutela dei diritti dei minori;
e) l'attenzione verso le problematiche che riguardano il rapporto tra le generazioni;
f) l'implementazione dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
g) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità ,dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche;
h) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all' esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
i) la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
l) l'impegno per l'affermazione di una cultura non-violenta e pacifista;
m) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale fra i nord e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
n) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
o) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
p) la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un' architrave del proprio modello di sviluppo;
q) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
r) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali anche informatici e di turismo consapevole.

la promozione del territorio e delle risorse culturali attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali

la collaborazione con altre associazioni culturali presenti sul territorio al fine di interagire con esse per lo sviluppo di politiche di integrazione sociale, scambio culturale, organizzazione di eventi di intrattenimento.



Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'Associazione:

per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;



può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Pur avendo la stessa denominazione e pur essendo strumentali all'attività dell'Associazione, i domini e i relativi siti internet www.fasanforum.it e www.fasanforum.com sono di proprietà esclusiva di Tiziano Cassone e Massimiliano Demola e non possono in alcun modo essere utilizzati senza il loro consenso.

ART. 3
(Risorse Economiche)


L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

contributi degli aderenti e dei privati;

contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali attivabili attraverso l’attività istituzionale del sito dell’associazione. Tra esse rientrano la promozione di Link, la realizzazione di campagne di promozione pubblicitaria per aziende del territorio, la visibilità concessa ad eventi e manifestazioni che interessino il territorio e la Città di Fasano, anche in collaborazione con istituzioni e/o altre associazioni.

ART. 4
(Soci)


Il numero dei soci è illimitato.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori.
Tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
I soci si distinguono in:
- Soci fondatori con elettorato attivo e passivo.
- Soci sostenitori con elettorato attivo.
- Soci virtuali. Questi ultimi diventano soci sottoscrivendo l’adesione al forum telematico e non hanno diritto di voto in assemblea poichè la loro partecipazione non è legata ad alcun pagamento di iscrizione o tesseramento.
I soci virtuali, qualora elargiscano contributi, a qualsiasi titolo, all’associazione, acquistano la qualifica di soci sostenitori.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 01.01 e termina il 31.12 di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottoponeall’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

ART. 5
(Criteri di ammissione, esclusione e recesso dei soci)


L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
Contestualmente alla domanda, l'aspirante Socio deve versare la quota associativa per l'anno sociale in corso. La quota è stabilita dal Comitato Direttivo e può essere rivaluta ogni due anni.
La qualità di Socio è strettamente personale e, in linea di principio, dura per tutta la sua vita. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per morte. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile. In caso di recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

persistenti violazioni degli obblighi statutari.



In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Contro l'esclusione o il diniego d'iscrizione è ammesso ricorso scritto al Collegio dei Probiviri.
I soci al momento dell'atto di associazione assumono l'impegno di far parte della stessa a tempo indeterminato. I soci potranno recedere dando preavviso scritto al Comitato direttivo nei tre mesi antecedenti il 31 dicembre di ogni anno. Il recesso ha valore effettivo dall'anno sociale successivo.
Il mancato recesso nel termine suddetto comporta l'obbligo di pagamento della quota annuale per l'anno sociale successivo.

ART. 6
(Doveri e diritti degli associati)


I soci sono obbligati:

ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno.



I soci fondatori e sostenitori hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

ad accedere alle cariche associative con le limitazioni di cui all'art. 9.



I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

I soci con diritto di elettorato attivo possono, in qualunque momento, prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione, presso la sede sociale, purchè tale attività non sia diretta ad intralciare l’attività dell’associazione o col solo scopo di nuocere all’Associazione stessa, ai suoi soci o amministratori.

ART. 7
(Organi dell’Associazione)


Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci;

il Comitato Direttivo;

il Collegio dei probiviri ;

il Presidente.



Le cariche associative ricoperte dagli associati vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ART. 8
(Assemblea)


L’Assemblea è composta da tutti i soci (ad esclusione dei soci virtuali) maggiorenni ed iscritti all’Associazione da almeno tre mesi.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato con diritto di voto, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

I soci virtuali possono assistere e intervenire all’assemblea, ma la loro presenza non è valutata ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

approva il bilancio consuntivo;

nominati i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri e ne determina i compensi;

delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

delibera l’esclusione dei soci;

delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.



L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Al Presidente (o al suo sostituto) spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi.

Gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci vengono pubblicati nel Sito Internet collegato all' Associazione. La Pubblicazione, effettuata almeno 20gg prima, deve contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Al momento della costituzione dell'Associazione i soci fondatori provvedono a convocare l'assemblea per l'elezione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Alla prima assemblea avranno diritto di voto solo i soci fondatori.
Per quanto non espressamente previsto da questo articolo dello Statuto valgono le regole dettate dall’art. 20 del Codice civile (Convocazione dell’assemblea delle associazioni) e dell’art. 21 del Codice civile (Deliberazioni dell’assemblea).

ART. 9
(Il Comitato Direttivo)


Il Comitato Direttivo è formato da cinque membri:
tre membri sono eletti dai soci fondatori e scelti tra gli stessi soci fondatori o tra soci sostenitori;
due membri sono eletti dall’Assemblea dei soci (fondatori e non) tra tutti soci con diritto di voto. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo solo gli associati maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Comitato direttivo spetta di:

curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

predisporre il bilancio consuntivo;

nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;

provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.



Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o verbale, anche pubblicato sul sito dell’associazione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10
(Il Presidente)


Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

ART. 11
(Collegio dei Probiviri)


Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci potendo essa sceglierli in tutto o in parte anche fra persone estranee all’Associazione. Il Collegio dei Probiviri provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili. L'incarico dei membri del Collegio dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito se si tratta di soci (anche virtuali) mentre l’assemblea può prevedere un’indennità per il membro del collegio che non sia socio e che sia dotato di particolare competenza di natura tecnico-professionale.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell’Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell’Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato direttivo o all’Assemblea.
Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell’Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 12
(Scioglimento)


In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 13
(Regolamento)


Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.

ART. 14
(Norma finale - rinvio)


Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.